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Art.11
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall'assemblea con funzioni di salvaguardia dei fini istitutivi, e tutela dell'integrità deontologica e comportamentale degli associati.
Il Collegio è costituito da tre membri - da nominare fra i soci - che durano in carica quattro anni.
Esso si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia; e deve essere presente nelle riunioni del Consiglio Direttivo, nelle quali si discutono i bilanci preventivi e consuntivi del sodalizio.