STATUTO

della
"ASSOCIAZIONE SILENZIOSA ITALIANA SCACCHISTICA"

con sede legale in Roma - Via Nomentana nr. 56.

 

  1. Scopi

  2. Associati

  3. Durata del rapporto associato

  4. Cessazione del rapporto associato

  5. Risorse finanziarie

  6. Quote sociali

  7. Organi sociali

  8. Assemblea dei soci

  9. Consiglio direttivo

  10. Presidente

  11. Collegio dei sindaci revisori

  12. Esercizio finanziario

  13. Regolamento

  14. Integrazioni e/o modifiche statutarie

  15. Scioglimento

  16. Norme supplementari

 

Art.1
SCOPI 

Il sodalizio è un'organizzazione con finalità di solidarietà sociale, senza fini di lucro, ha durata a tempo indeterminato ed ha lo scopo di promuovere e realizzare centri ricreativi e culturali per lo studio e la didattica per i non udenti.
A tal fine fornisce loro adeguati servizi; ne promuove la formazione a mezzo di corsi di qualificazione; diffonde il gioco degli scacchi come strumento di valore pedagogico e formativo, promuovendo tornei a livello provinciale, regionale e nazionale; realizza pubblicazioni di periodici specializzati. Collabora con la Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.); con l'organo sportivo internazionale di scacchi per i non udenti (International Committee of Silent Chess - I.C.S.C.); con la Federazione Internazionale degli Scacchi (Fèdèration Internationale des Echecs - F.I.D.E.) riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (International Olympic Committee - I.O.C.); nonché con tutte le altre associazioni operanti nel settore.
Sono vietate attività diverse da quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Il sodalizio può fregiarsi nei rapporti pubblici della sigla ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

 

Art.2  
ASSOCIATI

Possono far parte del sodalizio tutti coloro - persone fisiche o enti - che saranno accettati a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo; ovvero eminenti personalità del settore culturale e scacchistico in campo nazionale ed internazionale.
Le domande di adesione saranno sottoposte al Consiglio Direttivo; la maggioranza dei due terzi sarà necessaria per la loro approvazione.
I soci si distinguono in fondatori, onorari ed ordinari.
I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione del sodalizio.
I soci onorari sono rappresentati dalle personalità note nel campo scacchistico nazionale ed internazionale, che sono state ammesse nell'associazione col voto unanime del Consiglio Direttivo.
Essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota o contributo, e non hanno diritto di voto in assemblea alla quale possono peraltro partecipare.
I soci ordinari sono coloro che dopo aver versato la quota associativa, prendono parte attiva, dal momento dell'iscrizione, alla vita associativa del sodalizio.

 

Art.3 
DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

E' vietata la temporaneità del rapporto associativo fatto salvo il diritto di recesso.
Il rapporto si intende tacitamente rinnovato per l'esercizio successivo qualora non ne sia stata data disdetta almeno due mesi prima della fine dell'esercizio in corso, mediante lettera raccomandata al Presidente del sodalizio.

 

Art.4 
CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La perdita della qualità di associato avviene:

-

per cessazione dell'attività dell'associato;

-

per dimissioni dell'associato;

-

per morosità;

-

per avere gravemente contravvenuto agli obblighi dello statuto;

-

per altri gravi motivi.

a perdita della qualità di associato viene deliberata dall’assemblea su segnalazione del Consiglio Direttivo.

 

Art.5 
RISORSE FINANZIARIE

 

Le risorse finanziarie del sodalizio sono costituite da:

-

quote associative annuali;

-

contributi straordinari degli associati;

-

eventuali contributi ed introiti provenienti a qualsiasi titolo dallo Stato, da enti pubblici, da entità private o da persone fisiche, in relazione alle attività e alle prestazioni contemplate dai fini istituzionali.

Tali risorse finanziarie vengono riportate in un bilancio annuale dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Questo bilancio, dopo un attento esame di merito da parte del Collegio dei Sindaci Revisori, viene approvato dai soci riuniti in assemblea.
I proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta, durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, e che l'eventuale avanzo di gestione viene reinvestito a favore delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse per il raggiungimento dei fini perseguiti dal sodalizio

 

 

Art.6
QUOTE SOCIALI

 

L'ammontare delle quote sociali viene fissata dal Consiglio Direttivo.

 

Art.7
ORGANI SOCIALI

 

Sono organi dell'associazione:

-

l'assemblea dei soci;

-

il Consiglio Direttivo;

-

il Presidente ed il Vice Presidente;

-

il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche associative sono gratuite e hanno una durata di quattro anni. Sono altresì gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti o dai soci.

 

Art.8
ASSEMBLEA DEI SOCI

 

L'assemblea è composta da tutti gli associati; si riunisce presso la sede sociale, o altrove purché in Italia.
Essa è l'organo che riunisce in sé tutti i poteri in merito all'esistenza ed all'attività del sodalizio ed alla normativa che regola la vita sociale.
Ogni socio ha diritto a un voto. Nelle votazioni è ammessa la delega scritta a favore di uno dei soci presenti, ognuno dei quali può essere portatore di una sola delega. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti e rappresentati.
L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo in sessione ordinaria non oltre il mese di aprile di ciascun anno; essa può essere convocata anche in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.
L'assemblea deve essere convocata con avviso esposto nei locali dell’associazione e pubblicato nel bollettino del sodalizio venti giorni prima della riunione, ovvero in alternativa inviato almeno venti giorni prima della data fissata per il suo svolgimento con raccomandata o in caso di urgenza, con messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno dieci giorni prima.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, avrà lo scopo di:

-

predisporre le linee di azione per la realizzazione degli obiettivi del sodalizio;

-

approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo;

-

approvare le modifiche alle norme statuarie e regolamentari;

-

nominare i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente;

-

deliberare le decisioni relative all'ammissione di nuovi associati e alla revoca del rapporto associativo;

-

determinare la quota associativa ed ogni altro contributo suppletivo;

-

deliberare su quant'altro è di interesse dell'associazione.

 

Art.9
CONSIGLIO DIRETTIVO

 

La gestione dell'associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo costituito da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea per un periodo di quattro anni.

I suoi membri sono eletti fra i soci.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea; ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, sovrintendendo all'attività del sodalizio; provvede a tutto quanto occorre per il raggiungimento dei suoi fini; predispone il bilancio annuale e la relazione sull'attività dell'associazione che presenta all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. Le sue riunioni sono valide se sono presenti i due terzi dei componenti; le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti

 

Art.10
PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'assemblea. Egli ha la firma e la rappresentanza del sodalizio in giudizio e nei confronti dei terzi. Dirige l'attività dell'organizzazione stessa e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo del quale coordina l'attività fra cui l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice-presidente.

 

Art.11
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

 

Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall'assemblea con funzioni di salvaguardia dei fini istitutivi, e tutela dell'integrità deontologica e comportamentale degli associati.
Il Collegio è costituito da tre membri - da nominare fra i soci - che durano in carica quattro anni.
Esso si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia; e deve essere presente nelle riunioni del Consiglio Direttivo, nelle quali si discutono i bilanci preventivi e consuntivi del sodalizio.

 

Art.12
ESERCIZIO FINANZIARIO

 

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art.13
REGOLAMENTO

 

Le attività previste dal presente statuto possono essere definite in apposito regolamento che verrà redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo e che potrà essere dallo stesso modificato e/o integrato, quando necessario, a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

 

Art.14
INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE STATUTARIE

 

L'assemblea straordinaria può procedere ad integrazioni e/o modifiche del presente statuto a maggioranza dei due terzi dei soci.

 

Art.15
SCIOGLIMENTO

 

Con deliberazione approvata da almeno tre quarti dei soci, l'assemblea straordinaria può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, lo scioglimento del sodalizio nominando uno o più liquidatori, i quali dovranno provvedere alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art.16
NORME SUPPLEMENTARI

 

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.


Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 26 ottobre 2006 a San Dorligo della Valle (Trieste).

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