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STATUTO
della
"ASSOCIAZIONE SILENZIOSA ITALIANA
SCACCHISTICA"
con sede legale in Roma - Via Nomentana nr. 56.
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Scopi
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Associati
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Durata del
rapporto associato
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Cessazione
del rapporto associato
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Risorse
finanziarie
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Quote
sociali
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Organi
sociali
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Assemblea
dei soci
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Consiglio
direttivo
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Presidente
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Collegio
dei sindaci revisori
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Esercizio
finanziario
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Regolamento
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Integrazioni
e/o modifiche statutarie
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Scioglimento
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Norme
supplementari
Art.1
SCOPI
Il sodalizio è un'organizzazione con finalità di
solidarietà sociale, senza fini di
lucro, ha durata a tempo indeterminato ed ha lo scopo di promuovere e
realizzare centri ricreativi e culturali per lo studio e la didattica per
i non udenti.
A tal fine fornisce loro adeguati servizi; ne
promuove la formazione a mezzo di corsi di qualificazione; diffonde il
gioco degli scacchi come strumento di valore pedagogico e formativo,
promuovendo tornei a livello provinciale, regionale e nazionale;
realizza pubblicazioni di periodici specializzati.
Collabora con la Federazione Scacchistica Italiana
(F.S.I.); con l'organo sportivo internazionale di scacchi per i non udenti
(International Committee of Silent Chess - I.C.S.C.); con la Federazione
Internazionale degli Scacchi (Fèdèration Internationale des Echecs -
F.I.D.E.) riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (International
Olympic Committee - I.O.C.); nonché con tutte le altre associazioni operanti nel settore.
Sono vietate attività diverse da quelle statutariamente previste ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Il sodalizio può fregiarsi nei rapporti pubblici della sigla ONLUS
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
Art.2
ASSOCIATI
Possono far parte del sodalizio tutti coloro -
persone fisiche o enti - che saranno accettati a giudizio insindacabile
del Consiglio Direttivo; ovvero eminenti personalità del settore
culturale e scacchistico in campo nazionale ed internazionale.
Le domande di adesione saranno sottoposte al
Consiglio Direttivo; la maggioranza dei due terzi sarà necessaria per la
loro approvazione.
I soci si distinguono in fondatori, onorari ed
ordinari.
I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato
alla costituzione del sodalizio.
I soci onorari sono rappresentati dalle personalità
note nel campo scacchistico nazionale ed internazionale, che sono state
ammesse nell'associazione col voto unanime del Consiglio Direttivo.
Essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota o
contributo, e non hanno diritto di voto in assemblea alla quale possono
peraltro partecipare.
I soci ordinari sono coloro che dopo aver versato la quota associativa,
prendono parte attiva, dal momento dell'iscrizione, alla vita associativa
del sodalizio.
Art.3
DURATA DEL RAPPORTO
ASSOCIATIVO
E'
vietata la temporaneità del rapporto associativo fatto salvo il diritto
di recesso.
Il rapporto si intende tacitamente rinnovato per
l'esercizio successivo qualora non ne sia stata data disdetta almeno due
mesi prima della fine dell'esercizio in corso, mediante lettera
raccomandata al Presidente del sodalizio.
Art.4
CESSAZIONE DEL RAPPORTO
ASSOCIATIVO
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La perdita della qualità di associato avviene:
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per cessazione dell'attività dell'associato;
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per dimissioni dell'associato;
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per morosità; |
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per avere gravemente contravvenuto agli obblighi dello statuto;
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per altri gravi motivi. |
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a perdita della qualità di associato viene deliberata
dall’assemblea su segnalazione del Consiglio Direttivo. |
Art.5
RISORSE FINANZIARIE
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Le
risorse finanziarie del sodalizio sono costituite da:
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quote associative annuali;
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contributi straordinari degli associati; |
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eventuali contributi ed introiti provenienti a qualsiasi titolo
dallo Stato, da enti pubblici, da entità private o da persone fisiche, in
relazione alle attività e alle prestazioni contemplate dai fini
istituzionali. |
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Tali risorse finanziarie vengono riportate in un bilancio annuale dal
quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Questo
bilancio, dopo un attento esame di merito da parte del Collegio dei
Sindaci Revisori, viene approvato dai soci riuniti in assemblea.
I proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisi fra
gli associati, anche in forma indiretta, durante la vita
dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge, e che l'eventuale avanzo di gestione viene
reinvestito a favore delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse per il raggiungimento dei fini perseguiti dal
sodalizio |
Art.6
QUOTE SOCIALI
L'ammontare delle quote sociali viene fissata dal
Consiglio Direttivo.
Art.7
ORGANI SOCIALI
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Sono organi dell'associazione: |
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l'assemblea
dei soci; |
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il
Consiglio Direttivo; |
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il Presidente ed il Vice Presidente;
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il
Collegio dei Revisori. |
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Tutte le cariche associative sono gratuite e hanno
una durata di quattro anni. Sono
altresì gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti o dai soci. |
Art.8
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea
è composta da tutti gli associati; si riunisce presso la sede sociale, o
altrove purché in Italia.
Essa
è l'organo che riunisce in sé tutti i poteri in merito all'esistenza ed
all'attività del sodalizio ed alla normativa che regola la vita sociale.
Ogni
socio ha diritto a un voto. Nelle votazioni è ammessa la delega scritta a
favore di uno dei soci presenti, ognuno dei quali può essere portatore di
una sola delega. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci
presenti e rappresentati.
L'assemblea
è indetta dal Consiglio Direttivo in sessione ordinaria non oltre il mese
di aprile di ciascun anno; essa può essere convocata anche in sessione
straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o
ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.
L'assemblea
deve essere convocata con avviso esposto nei locali dell’associazione e
pubblicato nel bollettino del sodalizio venti giorni prima della riunione,
ovvero in alternativa inviato almeno venti giorni prima della data fissata
per il suo svolgimento con raccomandata o in caso di urgenza, con
messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno dieci giorni prima.
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L'assemblea,
ordinaria o straordinaria, avrà lo scopo di: |
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predisporre
le linee di azione per la realizzazione degli obiettivi del sodalizio; |
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approvare
il bilancio annuale preventivo e consuntivo; |
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approvare
le modifiche alle norme statuarie e regolamentari;
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nominare
i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente; |
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deliberare
le decisioni relative all'ammissione di nuovi associati e alla revoca del
rapporto associativo; |
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determinare
la quota associativa ed ogni altro contributo suppletivo;
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deliberare
su quant'altro è di interesse dell'associazione. |
Art.9
CONSIGLIO DIRETTIVO
La gestione dell'associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo
costituito da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea per un periodo
di quattro anni.
I suoi membri sono eletti fra i soci.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea; ha i più
ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione,
sovrintendendo all'attività del sodalizio; provvede a tutto quanto
occorre per il raggiungimento dei suoi fini; predispone il bilancio
annuale e la relazione sull'attività dell'associazione che presenta
all'assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove
purché in Italia, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di
almeno due terzi dei suoi membri. Le sue riunioni sono valide se sono
presenti i due terzi dei componenti; le deliberazioni sono valide se
prese a maggioranza dei presenti
Art.10
PRESIDENTE
Il
Presidente è nominato dall'assemblea. Egli ha la firma e la
rappresentanza del sodalizio in giudizio e nei confronti dei terzi. Dirige
l'attività dell'organizzazione stessa e svolge tutte le funzioni a lui
delegate dal Consiglio Direttivo del quale coordina l'attività fra cui
l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. In caso di assenza o
impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice-presidente.
Art.11
COLLEGIO DEI
SINDACI
REVISORI
Il
Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall'assemblea con funzioni di
salvaguardia dei fini istitutivi, e tutela dell'integrità deontologica e
comportamentale degli associati.
Il
Collegio è costituito da tre membri - da nominare fra i soci - che durano in carica
quattro anni.
Esso si riunisce presso la sede
sociale o altrove purché in Italia; e deve essere presente nelle riunioni
del Consiglio Direttivo, nelle quali si discutono i bilanci preventivi e
consuntivi del sodalizio.
Art.12
ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art.13
REGOLAMENTO
Le
attività previste dal presente statuto possono essere definite in
apposito regolamento che verrà redatto ed approvato dal Consiglio
Direttivo e che potrà essere dallo stesso modificato e/o integrato,
quando necessario, a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
Art.14
INTEGRAZIONI E/O
MODIFICHE STATUTARIE
L'assemblea
straordinaria può procedere ad integrazioni e/o modifiche del presente statuto a
maggioranza dei due terzi dei soci.
Art.15
SCIOGLIMENTO
Con
deliberazione approvata da almeno tre quarti dei soci, l'assemblea
straordinaria può
deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, lo scioglimento del
sodalizio nominando uno o più liquidatori, i quali dovranno provvedere
alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.16
NORME SUPPLEMENTARI
Per quanto non previsto dal
presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.
Il
presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci
del
26
ottobre 2006 a San Dorligo della Valle (Trieste).

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