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Art.15
SCIOGLIMENTO
Con deliberazione approvata da almeno tre quarti dei soci, l'assemblea straordinaria può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, lo scioglimento del sodalizio nominando uno o più liquidatori, i quali dovranno provvedere alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.