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CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 16 -  | 
						  Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) esercita le sue funzioni: 
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Art. 17 -  | 
						  Spetta unicamente al Presidente Nazionale presentare domande di  contributo.   La corrispondenza va registrata in un unico protocollo.  | 
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Art. 18 -  | 
						  Il Presidente Nazionale e i Consiglieri Nazionali rimangono in carica quattro anni.  |