Sodalizi affiliati all’A.S.I.S. - asis89_2023-2026

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Normativa > Regolamento Interno Asis



SODALIZI AFFILIATI ALL'A.S.I.S.

Art. 55 -

Qualsiasi manifestazione indetta ed organizzata dai sodalizi o circoli scacchistici deve ottenere la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
In questo caso il sodalizio deve provvedere a:  

  • darne comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza;  

  • richiedere i giudici di gara della F.S.I. previa autorizzazione della Commissione Arbitrale Nazionale;

  • predisporre il servizio sanitario e di pronto soccorso;  

  • effettuare la raccolta in loco dei premi da destinarsi alla manifestazione;

  • interessarsi per la sistemazione logistica degli iscritti dando corso alle prenotazioni ricevute;  

  • preparare e diffondere direttamente il programma e il regolamento in precedenza controllati dal Direttore Tecnico Nazionale e poi vistati dal Consiglio Direttivo Nazionale;  

  • interessare la stampa locale per la migliore propaganda.


Art. 56 -

I sodalizi affiliati possono  prendere in carico i giocatori isolati in regola con il tesseramento A.S.I.S.

Art. 57 -

I sodalizi affiliati devono versare la quota annuale di riaffiliazione entro il 30 novembre. Qualora il pagamento fosse avvenuto dopo il 30 novembre, tale quota sarà aumentata del 20%.

Art. 58 -

Qualora i sodalizi affiliati siano morosi, cioè non in regola con il pagamento delle quote di riaffiliazione, sono da considerarsi sciolti e i loro soci diventano isolati.


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