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DELEGATI REGIONALI
Art. 21 -  | 
						  I Delegati Regionali (D.R.) vengono nominati dal Comitato Tecnico Nazionale con l’autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale fra i soci effettivi. L'incarico è onorifico ed ha la durata di due anni, rinnovabili.  | 
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Art. 22 -  | 
						  Le mansioni del Delegato Regionale sono: 
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Art. 23 -  | 
						  Da parte dei Delegati Regionali possono essere presentate proposte per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale, cui spetta decidere se accettarle o respingerle.  |